mercoledì 23 settembre 2009

Testo Decreto Legislativo 231/180909.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, RECANTE ATTUAZIONE DELLA

DIRETTIVA 2005/60/CE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL

SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ

CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA

2006/70/CE CHE NE RECA MISURE DI ESECUZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1,

COMMA 5, DELLA LEGGE 25 GENNAIO 2006, N. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa

alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della

direttiva 2005/60/CE;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo

1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti

legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti

stessi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva

2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva

2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ________;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _______;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

2

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) 'conti correnti di corrispondenza': conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base

bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e

bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);".

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera n) è soppressa.

3. All'articolo 1, comma 2, lettera o), le parole: "cittadine di altri Stati comunitari o di Stati

extracomunitari" sono sostituite dalle seguenti: "residenti in altri Stati comunitari o in Stati

extracomunitari," e le parole: "come pure" sono sostituite dalla seguente: "nonché".

4. All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente: «u) titolare effettivo: la

persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di

entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano

tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente

decreto;"..

ART. 2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Nell'articolo 5, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla relazione è allegato il

rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.".

2. Nell'articolo 5, comma 3, lettera b), dopo la parola riciclaggio la parola: "o" è sostituita dalla

seguente: "e".

3. Nell'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole da: "I dati statistici" fino alle parole: "persone

perseguite" sono sostituite dalle seguenti: " In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto

meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali

segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di

casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di

persone perseguite".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 6, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole «alle Commissioni

parlamentari» con le parole «al Parlamento».

2. All'articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Entro il 30 maggio di ogni anno il

Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al

Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in

merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.".

3. All'articolo 6, comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti

nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.".

3

ART. 4

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 9, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le autorità di vigilanza di settore, le

amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni

istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che

potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei

soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.".

ART. 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 11, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) le succursali insediate in

Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero".

2. All'articolo 11, comma 2, la lettera d) è soppressa.

3. All'articolo 11, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e

2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino

misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione.

Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure

equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di

settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.".

4. All'articolo 11, il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. Le linee di condotta e le procedure

stabilite ai sensi del precedente comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.".

ART. 6

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: "nell'albo" le parole: "dei ragionieri e

periti commerciali, nell'albo" sono soppresse e dopo la parola: "commercialisti" sono inserite le

seguenti: "e degli esperti contabili".

2. All'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole: "attività in materia di contabilità e tributi" sono

sostituite dalle seguenti: ", anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di

contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e

patronati".

3. All'articolo 12, comma 3, le parole: "si osservano" sono sostituite dalle seguenti: "sussistono" e

le parole: "della dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "delle dichiarazioni

derivanti da obblighi fiscali" e le parole: "di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11

gennaio 1979, n. 12", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12".

4. All'articolo 12, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal

presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati

dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.".

4

ART. 7

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza

delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre

2005, n. 266.".

ART. 8

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) sostituire le parole "collegate o frazionate" con "tra di

loro collegate per realizzare un'operazione frazionata".

2. All'articolo 15, comma 2, sostituire la parola «collegate» con la parola «frazionate».

ART. 9

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera b) sostituire le parole "collegate o frazionate" con "tra di

loro collegate per realizzare un'operazione frazionata".

2. All'articolo 16, comma 2, le parole: "di identificazione del cliente e di verifica" sono sostituite

dalle seguenti: "di adeguata verifica del cliente e di controllo" e le lettere: "a), d) ed e)" sono

sostituite dalle seguenti: "c), d) ed e)".

ART. 10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera b) sostituire le parole "collegate o frazionate" con "tra di

loro collegate per realizzare un'operazione frazionata".

ART. 11

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"ART. 22

(Modalità)

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti.

5

Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la

valutazione del rischio presente.".

ART. 12

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 23, la numerazione dei commi: "3, 4 e 5" è sostituita dalla seguente: "2, 3 e 4".

2. All'articolo 23, il comma 2, così come rinumerato dal comma 1, è sostituito dal seguente:

"2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e

al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7,

lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni

per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del

terrorismo.".

3. All'articolo 23, comma 3, così come rinumerato dal comma 1, le parole: "gli enti e le

persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito

l'operazione" sono sostituite dalle seguenti: "permane l'obbligo di immediata segnalazione di

operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41".

ART. 13

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. La rubrica dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente: "Attività di gioco".

2. All'articolo 24, comma 2, le parole "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti; "30 aprile

2010".

3.Nell'articolo 24, al comma 4:

a) le parole: "di case da gioco on line" sono sostituite dalle seguenti: "dei giochi";

b) le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera e-bis)";

c) dopo la parola: "euro" sono inserite le seguenti: ", con le modalità di cui al comma 3. Gli

operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14,

comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per

importo superiore a 1.000 euro".

ART. 14

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: "Sezione I" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione

di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, alla lettera d) dell'articolo 16 ed alla lettera c)

dell'articolo 17,".

2. All'articolo 25, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla

negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati

membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di

comunicazione conformi alla normativa comunitaria.".

6

ART. 15

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 28, comma 4, lettera a), dopo la parola: "sull'ente" è inserita la seguente:

"creditizio" e dopo le parole: "soggetto;" le parole: "base, la sua reputazione e la qualità" sono

soppresse.

2. All'articolo 28, comma 4, lettera e), dopo la parola: "dati" sono inserite le seguenti: "del

cliente e del titolare effettivo".

3. All'articolo 28, comma 5, le parole: "Paese terzo" sono sostituite dalle seguenti: "Stato

extracomunitario".

4. All'articolo 28, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli intermediari finanziari non

possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di

comodo,".

ART. 16

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 30, comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ", nonché le loro

succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della

direttiva".

2. All'articolo 30, comma 1, lettera c), le parole: "in Paesi non appartenenti all'Unione europea

purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di

banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI" sono sostituite dalle seguenti: "in Stati

extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.".

3. All'articolo 30, comma 1, lettera d), le parole: "all'articolo 12, comma 1" sono sostituite dalle

seguenti: "agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),".

4. All'articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati

identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione

mediante contatto diretto.".

ART. 17

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 31, alla fine del comma 1 e del comma 2, la parola: "introdotto" è sostituita dalle

seguenti: "stato presentato".

ART. 18

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 32, comma 1, lettera b), la parola: "siano" è sostituita dalla seguente: "sono" e la

parola: "imponga" è sostituita dalla seguente: "impone" e, alla fine, le parole: "dal presente

7

decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla direttiva".

ART. 19

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 34, comma 1, la parola: "introdotto" è sostituita dalle seguenti: "stato presentato".

2. All'articolo 34, comma 2, la parola: "introdotto" è sostituita dalle seguenti: "stato presentato".

ART. 20

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a), dopo le parole: "del cliente" sono inserite le seguenti: "e del

titolare effettivo".

2. All'articolo 36, comma 2, lettera a), dopo le parole: "del cliente" sono inserite le seguenti: "e del

titolare effettivo".

3. All'articolo 36, comma 2, lettera b), sostituire le parole "collegate o frazionate" con "tra di

loro collegate per realizzare un'operazione frazionata".

4. All'articolo 36, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel

presente Capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a

15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3,

lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi

dell'articolo 15, comma 4.".

5. All'articolo 36, comma 3, le parole: "dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura" sono

sostituite dalle seguenti: "all'apertura, alla variazione e alla chiusura" e dopo le parole: "rapporto

continuativo" sono inserite le seguenti: "ovvero all'accettazione dell'incarico professionale,

all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni," e le parole: "dalla fine" sono

sostituite dalle seguenti: "al termine".

6. All'articolo 36, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi

semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.".

ART. 21

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni

dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori

informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2

ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.".

2. All'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di

autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia sistemi di conservazione informatica di atti

8

pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o

ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio

o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma

si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

ART. 22

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 39, nella rubrica dopo la lettera: "d)" è inserita la seguente: ", e-bis)".

2. All'articolo 39, comma 1, dopo le parole: "lettera d) e" sono inserite le seguenti: "dalla lettera ebis)

alla".

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 40, comma 2, le parole: "secondo un approccio basato sul rischio" e le parole: ",

anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico" sono soppresse e, in fine, è aggiunto

il seguente periodo: ". La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche

mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.".

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi

dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).".

ART. 25

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 45, comma 3, dopo le parole: "al soggetto che ha effettuato la segnalazione"

sono inserite le seguenti: "e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10,

cui la segnalazione è collegata".

2. All'articolo 45, comma 3, lettera a), dopo le parole: "all'intermediario finanziario" sono

inserite le seguenti: "e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la

segnalazione è collegata".

3. All'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: "e dei

soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10".

4. All'articolo 45, comma 7, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: "e dei

soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10".

5. All'articolo 45, comma 8, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: "e dei

soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10".

9

ART. 26

(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 46, comma 4, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla

direttiva".

2. All'articolo 46, comma 6, le parole: "a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone

obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "anche se

situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste

dalla direttiva".

ART. 27

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 47, comma 1, le parole: "La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute" sono

sostituite dalle seguenti: "La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per

l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti

attività".

ART. 28

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 48, comma 4, alla fine le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1

e 3".

ART. 29

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 49, comma 1, le parole: "dell'operazione, anche frazionata," sono sostituite dalle

seguenti: "oggetto di trasferimento" e dopo le parole: "12.500 euro." è inserito il seguente periodo:

"Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che

appaiono artificiosamente frazionati.".

2. All'articolo 49, comma 14, dopo le parole: "del cessionario" sono inserite le seguenti: ",

l'accettazione di questi".

ART. 30

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 52, comma 1, dopo le parole: "del presente decreto vigilano" sono inserite le

seguenti: ", ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,".

2. All'articolo 52, comma 2, lettera d), la parola: "UIF" è sostituita dalle seguenti: "autorità di

10

vigilanza di settore.".

ART. 31

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 53, comma 2, dopo le parole "professionisti di cui all'articolo 12, comma 1,

lettera b) e d)" inserire le parole: ", dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera

b)".

2. All'articolo 53, comma 3, dopo le parole "ivi prevista" sono inserite le seguenti: "sui

professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettera a) e c),".

ART. 32

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 54, comma 1, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le modalità attuative

delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.".

ART. 33

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56, comma 1, dopo il numero: "61" le parole "comma 1," sono soppresse.

ART. 34

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 57 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis) La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.".

ART. 35

(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 66 dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis) Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato

sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo

2010.".

ART. 36

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

11

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

NORMATIVA: Il piano casa si fa in tre: ampliamenti, mutui, affitti

L'ultimo in ordine di tempo è l'annuncio di cento new town, città-quartiere con alloggi da vendere alle giovani coppie grazie a mutui a tasso agevolato. Con questo progetto – il cui esame è iniziato giovedì scorso in consiglio dei ministri – i piani casa messi in cantiere dal governo sono saliti a tre. Il primo è quello destinato ai proprietari di villette e appartamenti collocati in piccole palazzine: la definizione dei dettagli è demandata alle normative locali e in 12 regioni presto si potrà dare il via ai lavori; nelle altre, invece, bisognerà attendere il varo delle leggi..
Il secondo piano casa è quello avviato a luglio con lo stanziamento di 350 milioni di euro per l'edilizia sociale. I beneficiari, in questo caso, non sono i piccoli proprietari, ma tutti quei soggetti che non riescono a sostenere la rata del mutuo o il canone d'affitto: giovani, anziani, famiglie sotto sfratto, immigrati. L'obiettivo è realizzare 100mila alloggi in cinque anni e nei prossimi giorni dovrebbe essere definito il gruppo di lavoro che si occuperà dei fondi immobiliari.
È stato pensato per le giovani coppie, invece, l'ultimo piano, quello che punta sulla realizzazione delle new town. Il progetto, ancora tutto da definire nei dettagli, prevede l'utilizzo di aree demaniali e di edifici ex Iacp, che potrebbero essere venduti ai giovani o sostituiti da nuove costruzioni.
fonte Ilsole24ore
EDILIZIA

NORMATIVA: Auto ed elettrodomestici, gli incentivi finali

 Diventa legge il pacchetto anticrisi-bis. Bonus per "gasare" solo le auto più vecchie. Ma anche nuove regole per i precari
Via libera definitivo del Senato per il pacchetto anticrisi-bis. Quello che era nato come "decreto salva-auto", nella sua versione finale prevede una parziale riduzione degli incentivi proprio per questo settore. Ma sono diverse le novità, rispetto alla prima versione. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per consumatori, utenti e lavoratori.
Auto, eco-trasformazioni più ristrette
Converrà di meno installare l'impianto a gas sulla propria auto. Il contributo di 500 euro per il Gpl e di 650 euro per il metano sarà concesso solo per le auto più inquinanti (Euro 0, 1 e 2). e non più per tutte le categorie di veicoli, indipendentemente dalla data di immatricolazione, come succede ora.
Rimane invece confermato il bonus di 1.500 euro per chi acquista un'auto a Gpl o metano, dopo aver rottamato la sua vecchia auto inquinante. Bonus che si aggiunge a quello – sempre di 1.500 euro – previsto per l'acquisto di una vettura Euro 4 o 5.
fontesalvadanaio.economia.virgilio.it
DL ANTICRISI

TAR: Autorizzazione paesaggistica, annullamento e legittimo affidamento dell'interessato

Sentenza TAR NAPOLI 14/05/2009, n. 2657.
L'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione paesaggistica afferente un progetto di adeguamento di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi è illegittimo se in contrasto con il legittimo affidamento ingeneratosi nel soggetto interessato a cagione del tempo trascorso dal rilascio dell'autorizzazione.
fonte Registrogiuridico.it
DIRITTO AMMINISTRATIVO

NORMATIVA: Armi più affilate contro il riciclaggio

Si fa più stringente la lotta per contrastare il riciclaggio. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo, in attuazione di una direttiva europea del 2005 relativa alla prevenzione dell`utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il provvedimento punta a rendere più efficace la disciplina già in vigore, superando dubbi interpretativi e semplificando il quadro normativo nazionale. Sul decreto legislativo si sono espresse favorevolmente le commissioni parlamentari.
fonte IlSole24ore
PRIVACY

giovedì 17 settembre 2009

NORMATIVA: PEC e pubblica amministrazione, i sospetti di un bando poco chiaro

Il Corriere delle Comunicazioni vi ha dedicato un lungo pezzo nella giornata di ieri, ma in rete si parla da settimane della PEC e del bando in gara per la fornitura della casella di posta certificata ai cittadini italiani, come promesso dal ministro Brunetta. Poco chiaro il bando che dovrebbe regolare la presentazione delle offerte per un budget totale di 50 milioni di Euro, che verranno pagati direttamente dai cittadini italiani.
A far sorridere sono soprattutto i requisiti necessari per la partecipazione delle aziende alla gara: "Il testo varato dal ministero della PA e Innovazione prevede infatti che possano iscriversi alla gara quelle imprese che abbiano realizzato servizi di gestione di scambio di dati informatici, di posta elettronica o Pec, di gestione di software applicativi e di assistenza ai clienti per almeno 15 milioni di euro nell'ultimo quadriennio e almeno cinque nell'ultimo anno. E inoltre - e qui la stretta al numero dei candidati possibili - viene richiesta una rete di sportelli in grado di assicurare l'accesso in almeno l'80% dei Comuni italiani con popolazione residente superiore a 10mila abitanti, con orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato almeno dalla 9 alle 13." cita il Corriere delle Comunicazioni.
Appare evidente che siano poche le aziende del settore, anche di quello webhosting e servizi, a poter garantire il rispetto di queste condizioni, appare invece evidente che una sola società italiana potrebbe rispettarle e questa è Poste Spa.. Ma non è il solo problema, se da un lato infatti la fornitura di queste caselle sembra essere già affare destinato alle poste nazionali, dall'altro si è creata confusione sulla stessa definizione di PEC, il ministero infatti ha acconsentito all'introduzione di altre modalità di scambio di informazioni "sicure", la CEC-PEC (Comunicazione elettronica certificata tra PA e cittadino) dovrebbe essere di fatto l'alternativa, o il supplemento alla PEC che abbiamo conosciuto in questi mesi. Da quanto si legge, una dovrebbe essere destinata alle comunicazioni tra cittadino ed enti pubblici e l'altra alle comunicazioni tra cittadini e tutti gli altri enti, non pubblici.
In queste settimane sono stati diversi gli articoli in rete a ribadire le numerose contraddizioni presenti nel sistema PEC voluto dal ministro, oltre ad una particolare avversità contro un bando di gara che pare aver già segnato il vincitore (la sua scadenza è il 16 Settembre 2009). Se da un lato i requisiti per partecipare restringono a un numero esiguo le aziende che presenteranno richiesta, dall'altro è pur vero che queste ultime potranno includere una serie di altri servizi che sforeranno i 50 milioni di euro stanziati e che ricadranno nuovamente sul conto dei cittadini.
fonte hostingtalk.it
DIRITTO DELL'INTERNET

NORMATIVA: Agenzia delle Entrate regala 130 pc a scuole ed enti no profit


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it in cui mette a disposizione gratuitamente 134 pc portatili non piu' adatti al complesso lavoro dei propri funzionari. Per fare la domanda occorre inviare una email tramite posta elettronica certificata alla casella ufficiotlc@pce.agenziaentrate.it, a partire dalle 11 del 5 ottobre e non oltre le 11 del 16 ottobre 2009. Nella richiesta sarà necessario indicare nome e al codice fiscale (o partita Iva) dell'ente specificando anche l'indirizzo Pec per la comunicazione dell'esito da parte dell'Agenzia nonchè il numero e il tipo di computer desiderati. Ciascun ente potrà chiedere al massimo 10 PC. La priorità nell'assegnazione dei pc sarà data ad organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri e agli istituti scolastici pubblici. A seguire altri enti pubblici come strutture sanitarie, forze dell'ordine, enti no profit. Per informazioni sul bando, si puo' scrivere a ae.2009.129353@agenziaentrate.it .
fonte Agenziaentrate.gov.it
DIRITTO TRIBUTARIO


NORMATIVA: Certificazione energetica degli edifici: nuovi chiarimenti dei Notai

Documento Consiglio Nazionale del Notariato 3 agosto 2009
Il Consiglio Nazionale del Notariato torna sul tema della certificazione energetica degli edifici. A partire dal 1° luglio 2009 - spiegano i Notai - tutti gli immobili devono essere dotati dell'Attestato di certificazione energetica (ACE) (così come previsto all'art. 6 del Dlgs 192/2005) a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile, ferma restando la possibilità di alienare un immobile non dotato di ACE.
Dal 25 luglio scorso è in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 che definisce in modo puntuale le Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica e gli strumenti di concertazione e cooperazione tra Stato e regioni. L'obiettivo è quello di rendere trasparente la qualità energetica degli immobili, garantire l'efficienza, il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa, ma anche promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l'utilizzo e la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale.
L'art. 3 co. 3 delle Linee Guida, dispone la loro applicazione nelle regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all'entrata in vigore dei predetti strumenti.
L'emanazione delle Linee Guida Nazionali - chiariscono i Notai - pone fine al periodo transitorio, disciplinato dall'art. 11 co. 1-bis del decreto 192/2005, rendendo obbligatoria la dismissione definitiva l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) in favore dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, pertanto, dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE come predisposti all'Allegato 6 del decreto.
Fino a quella data, gli immobili già dotati dell'AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010 per trasferirli a titolo oneroso sarà necessario procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace, con un nuovo documento, l' ACE, contenente l'indicazione della classe energetica dell'edificio e del Soggetto certificatore.
Con riferimento ai Soggetti certificatori, le Linee guida nazionali rimandano a successivi decreti presidenziali che definiranno i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. In attesa di tali decreti, nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica o la cui normativa è in attesa di attuazione, secondo i Notai, deve essere applicata la normativa nazionale prevista dal comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
Uno degli aspetti più innovativi della Linee Guida, è la definizione dell'ambito applicativo del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari. L'All. A del decreto prevede, al punto 2, l' applicazione delle disposizini a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra queste categorie non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
Infine, il documento del Notariato prende in esame la disposizione contenuta nel punto 9 dell'All. A, secondo la quale, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, il proprietario "consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile", anziché dotarlo dell'ACE, può ricorrere ad un'autodichiarazione in cui afferma che:
- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.
L' autodichiarazione costituisce un'alternativa alla dotazione dell'ACE da rendere in sede di trasferimento dell'immobile. I Notai affermano che la circostanza che il bene possa essere trasferito con l'autodichiarazione, non sposta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 334-2009/C in ordine all'ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all'obbligo di dotazione.
fonte Il Sole24ore
CONDOMINIO

mercoledì 16 settembre 2009

CORTE DEI CONTI: Dal 1° luglio controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti

Una stretta decisiva alla lotta contro gli incarichi esterni illegittimi è stata sferrata dal co. 30 dell'art. 17 del recente Dl "anticrisi" 1° luglio 2009 n. 78.
Si tratta di una disposizione che, sebbene sia parte di un eterogeneo complesso di norme - l'art. 17 è rubricato genericamente "Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti" ed è inserito nella Parte II, "Bilancio pubblico" - appare sin da subito di notevole impatto. Introduce infatti una novella all'art. 3, co. 1, della legge n. 20/1994, nella quale sono inseriti due gruppi di atti che dal 1° luglio 2009 devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti: atti e contratti di cui all'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 (f-bis); atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, co. 9, della legge n. 266/2005 (f-ter).
Con una brusca inversione di tendenza, il legislatore apre al controllo preventivo di legittimità ed imbriglia nelle sue maglie rigide il procedimento di conferimento degli incarichi esterni, che negli ultimi anni sono divenuti una delle voci di danno all'erario più frequente. L'accertata impossibilità di lasciare l'operato degli amministratori pubblici in tale delicato settore al solo vaglio successivo delle Procure della Corte dei conti, che intervengono unicamente quando il danno si è già realizzato, ha portato a concepire l'attribuzione dell'incarico a terzi come interamente soggetta alla condizione sospensiva di efficacia del controllo del Supremo organo contabile.
Il risultato sperato è che d'ora in poi non saranno più frequenti le consulenze esterne illegittime. Come è noto, in via generale – in realtà, il procedimento può risultare più o meno complesso - i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Sarà il giudice contabile ad "autorizzare" l'incarico esterno e non vi sarà più spazio alla libertà degli amministratori, che prima del Dl n. 78/2009 erano tenuti ad accertare e dimostrare che l'incarico conferito fosse conforme ai parametri previsti dal legislatore, con l'ovvia possibilità di muoversi entro zone grigie che permettevano esborsi per incarichi inutili ed illegittimi.
fonte Il Sole 24 ore
DIRITTO AMMINISTRATIVO

NORMATIVA: Allattamento al padre anche se la moglie è casalinga

Ministero del Lavoro, lett. circolare del 12 maggio 2009
I permessi orari giornalieri retribuiti sono disciplinati dall'art. 39 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151. Questi permessi consentono l'assenza dal lavoro, durante il 1° anno di vita della figlia o del figlio, per 1 o 2 ore al giorno, a seconda che l'orario di lavoro sia inferiore a 6 ore, o pari o superiore. Sono fruibili in un solo periodo o anche frazionabili di norma in due periodi; devono essere comunicati preventivamente in modo formale al proprio datore di lavoro, che ha l'obbligo di concederli.
Le ore di allattamento devono essere fruite ogni giorno secondo l'orario prescelto e non possono essere cumulate tra più giorni ed essere fruite in modo posticipato o anticipato in giorni diversi da quelli cui si riferiscono. Si ricorda, poi, che, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive di cui all'art. 41 del Tu possono essere utilizzate anche dal padre.
I riposi giornalieri non comportano alcuna riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima mensilità, continuando a competere ai lavoratori aventi diritto la retribuzione per intero, in relazione all'effettiva fruizione di questi permessi, in sé irrinunciabili.
I riposi giornalieri del padre
Il Testo unico sulla tutela della maternità e paternità, contenuta nel Dlgs n. 151/2001, dopo aver disciplinato all'art. 39 il diritto ai riposi giornalieri delle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino, fissa tassativamente le ipotesi e le condizioni che fanno sorgere lo stesso diritto al padre, in particolare:
a) quando il figlio è affidato al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) quando la madre non è lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o grave infermità della madre.
I chiarimenti dell'Inps
Finora il padre non poteva godere delle ore di permesso giornaliero quando la moglie era casalinga perché per madre lavoratrice non dipendente si intendeva madre che svolgeva un'attività di lavoro autonomo (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) e non madre che si trovava in stato di disoccupazione.
Questa interpretazione è stata confermata dall'Inps, con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 e con quella successiva n. 95-bis del 6 settembre 2006, le quali hanno espressamente negato il diritto del padre ai riposi giornalieri se la madre non è lavoratrice, in quanto – si spiega- questo diritto del padre continua ad essere "derivato" da quello della madre e se la madre non ne ha diritto, in quanto non dipendente, non ne ha diritto neanche il padre.
L'orientamento giurisprudenziale
Diverso è stato invece il prevalente indirizzo della giustizia amministrativa, favorevole a ricomprendere nella fattispecie di "madre non lavoratrice dipendente" la lavoratrice casalinga.
La sesta sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la decisione n. 4293 del 9 settembre 2008, ha riconosciuto di recente al padre lavoratore con moglie casalinga il diritto a godere dei riposi giornalieri. L'organo costituzionale è giunto a questa conclusione considerando due aspetti: il fatto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (si veda Corte di cassazione, sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005) e poi la finalità della norma stessa.
Quest'ultima, infatti, è nata per dare sostegno alla famiglia e alla maternità così come previsto dall'art. 31 della Costituzione e, quindi, volta a garantire innanzitutto la cura del neonato anche quando la madre (anche se non lavoratrice dipendente o autonoma) è impegnata in attività che possono distoglierla quali anche la cura quotidiana della casa e della famiglia.
Riposi giornalieri (ex permessi per allattamento)
Entro il 1° anno di vita del bambino sono riconoscibili alla madre (art. 39):
• 2 ore giornaliere anche cumulabili se l'orario è pari o superiore a 6 ore
• 1 ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore
• 1 ora quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'azienda
Parto plurimo (art.. 41): i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle descritte sopra possono essere utilizzate anche dal padre
I riposi sono riconosciuti anche al padre lavoratore (art. 40):
• quando il figlio è affidato al padre
• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
• quando la madre non è lavoratrice dipendente
• in caso di morte o grave infermità della madre
Nell'ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, deve essere ricompresa anche la lavoratrice casalinga (si vedano Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293/2008; Cassazione, sez. III, n. 20324/2005 e lettera circolare del ministero del Lavoro del 12 maggio 2009)
I riposi giornalieri sono retribuiti, non comportano nessuna riduzione di ferie né della tredicesima mensilità.
Se la madre è in congedo parentale, il padre non ha diritto a fruire dei riposi giornalieri
Se il padre è in congedo parentale, la madre può utilizzare i riposi giornalieri
Se la madre è in congedo di maternità o parentale (solo nel caso di parto plurimo), il padre può utilizzare le ore aggiuntive di cui all'art. 41
fonte Il Sole 24 ore
DIRITTO DEL LAVORO

NORMATIVA: F24, largo a nuovi codici tributo per le compensazioni in eccesso

Risoluzione Agenzia delle Entrate 14/09/2009, n. 246/E
Riguardano gli importi recuperati dai sostituti d'imposta per il bonus erogato ai contribuenti a basso reddito
9761, 9762, 9763, questi i tre nuovi codici tributo istituiti per versare, tramite F24, le somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate dall'agenzia delle Entrate a conclusione del controllo automatico effettuato sulle dichiarazioni (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) e relative al maggior utilizzo in compensazione degli importi recuperati da parte dei sostituti d'imposta per l'erogazione del bonus fiscale previsto dal decreto legge 159/2007 a favore dei contribuenti a basso reddito.
La risoluzione n. 246/E del 14 settembre precisa che devono essere utilizzati in sostituzione della codifica 9001 nell'ipotesi in cui il contribuente intenda corrispondere soltanto parte dell'importo complessivamente richiesto, non avvalendosi, pertanto, del modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione trasmessa dall'Amministrazione.
 In tal caso, deve essere compilato un F24 che contenga, nella sezione "Erario", il codice specifico di imposta, sanzioni e interessi, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".
fonte nuovofiscooggi.it
DIRITTO TRIBUTARIO

   


martedì 15 settembre 2009

CASSAZIONE: La madre della sposa prende a parolacce la rovina-famiglie? Sfogo giustificato"

La mamma della sposa? Se vede andare in fumo il matrimonio della figlia per colpa di un'altra può tranquillamente coprire di insulti l'amante del genero. L'autorevole benestare arriva dalla Cassazione che, in pratica, sancisce il principio secondo il quale i genitori possono dare man forte ai figli traditi, quantomeno sul piano dello sfogo. Le offese, dicono gli 'ermellini', sono coperte dall'esimente della provocazione, quindi vanno assolte, perche' "il legame con l'offeso" è tale "da giustificare lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva". La Quinta sezione penale (sentenza 34247) ha così deliberato mandando assolta una madre cosentina che, per difendere l'onore della figlia tradita, si era presentata dalla rivale, l'amante del genero, dicendogliene di tutti i colori. Una madre calabrese era finita sotto processo con l'accusa di minacce e ingiuria (era stata assolta dal giudice di Pace di Acri nel novembre 2008 con la formula 'perché il fatto non sussiste') perché, rivolgendosi a una giovane, colpevole di "avere rubato il marito della propria figlia", le aveva detto: 'ti squarto', 'brutta puttana'. Contro l'assoluzione della madre, si e' rivolto alla Cassazione il Procuratore presso il Tribunale di Cosenza per chiederne la condanna. La Suprema Corte ha bocciato il ricorso della Procura e ha evidenziato che "l'esimente", prevista dall'art. 599 c.p., è "applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest'ultima sia legata all'offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva". E la rabbia di un genitore che vede andare in fumo il matrimonio del figlio, dice piazza Cavour, è da capire.
fonte studiocataldi.it
DIRIRTTO DI FAMIGLIA

NORMATIVA: Radiazione veicolo dal PRA, tutto fermo se c'è annotazione di fermo amministrativo

Circolare ACI 01/09/2009, n. 10649/09.
Con specifica indicazione a fronte di un quesito formulato dall'ACI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale ha fornito rilevanti e nuove indicazioni in ordine alla natura deI fermo amministrativo e alle implicazioni da esso -scaturenti, precisando, preliminarmente, che lo stesso ha funzione cautelare, dunque, conservativa del bene su cui è apposto.
Conseguentemente, con la suddetta nota, ACI è stato invitato a "...non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo".
Gli Autodemolitori autorizzati sono, pertanto, tenuti a verificare preventivamente se il veicolo risulti gravato da fermo amministrativo iscritto al PRA posto che, in presenza del suddetto gravame, non sarà possibile procedere all'annotazione della radiazione.
fonte Il Quotidiano Ipsoa
DIRITTO AMMINISTRATIVO

NORMATIVA: Inail, procedura telematica anche per lavoro occasionale

Procedura telematica all'Inail anche per le prestazioni di lavoro occasionale. Dal 7 settembre 2009 è infatti attiva sul portale www.inail.it (sezione punto Cliente) una procedura online per effettuare la comunicazione all'Istituto dei dati inerenti le prestazioni di lavoro occasionale accessorio. La procedura si aggiunge ai canali già esistenti (fax e contact center Inps/Inail) e consente di effettuare sia la prima comunicazione che le eventuali successive variazioni. Le istruzioni sulla procedura telematica sono contenute in una circolare firmata dal direttore centrale dell'Inail, che spiega come, per effetto dei recenti interventi normativi, la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni relative al lavoro occasionale, si sia "estesa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo".
"Infatti - prosegue ancora la circolare dell'Inail - le prestazioni di lavoro accessorio, inizialmente previste come attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, sono state rese potenzialmente accessibili a tutti i lavoratori interessati e non più soltanto ai 'soggetti deboli'".
A norma di legge, i committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'Inail, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo).
L'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni, considerato, dunque, l'ampliamento degli ambiti di applicazione di tale tipologia contrattuale e al fine di semplificare gli adempimenti per l'utente, ha predisposto un'apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative, che si va ad aggiungere ad altri servizi come il fax gratuito al numero 800.657.657 e il contact center Inps/Inail al numero 803164. La procedura on line disponibile sul sito www.inail.it, nella sezione Punto Cliente, consente di effettuare la prima comunicazione Dna e le eventuali successive variazioni. Sono, inoltre, già preimpostate le possibili tipologie di attività alle quali è applicabile il lavoro accessorio.
fonte AdnKronos.com
DIRITTO DEL LAVORO

CASSAZIONE: Paga i danni l’impresa che non dà permessi per i corsi professionali

Più tutelate le perdite di chance dei lavoratori. Infatti, l'azienda è tenuta a risarcire il dipendente al quale non concede permessi per corsi professionali esterni.
Lo si evince dalla sentenza della Cassazione n. 19682 con la quale la sezione lavoro ha confermato un risarcimento in favore di una dipendente di una clinica alla quale non erano state concesse 150 ore di permesso per un corso professionale esterno, organizzato dalla regione.
fonte cassazione.nET
RESPONSABILITA' CIVILE

NORMATIVA: GARANTE DELLA PRIVACY: PUBBLICABILI LE FOTO SUL PONTILE DI VILLA CERTOSA

Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali 11/09/2009.
Le foto che ritraggono Berlusconi e suoi familiari sul pontile di Villa Certosa e su alcune spiagge erano pubblicabili. "Comincia a cadere uno dei pilastri della strategia di Berlusconi" il commento a CNr Media dell'ex garante Stefano Rodotà.
Le foto di Berlusconi sul pontile di Villa certosa e quelle con i suoi familiari su un pontile e su una spiaggia, pubblicate in agosto, "non configurano, al contrario di quanto accaduto in altri casi, un illecito trattamento di dati personali". Lo afferma il Garante della Privacy. L'Autorita' - prosegue la nota - ha osservato che i luoghi dove sono state riprese le immagini sono esposti, per loro natura, alla visibilita' di terzi e in quanto tali, anche in conformita' a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non possono considerarsi aree nelle quali possa vantarsi 'una ragionevole aspettativa di intimita' e riservatezza'." E' stata dunque disposta "l'archiviazione della segnalazione presentata a suo tempo".
"Comincia a cadere uno dei pilastri della strategia di Berlusconi: quello che chiamo l'uso abusivo e strumentale del richiamo alla Privacy". Lo ha detto ai microfoni di CNR media Stefano Rodotà, ex garante della privacy e professore di Diritto Civile alla Sapienza di Roma, riferendosi alla decisione dell'Autorità sulla Privacy a proposito di alcune foto riprese sul pontile di Villa Certosa. Non si tratta delle foto riprese nel parco di Villa Certosa.  "La decisione del Garante - precisa Rodotà - stabilisce che le foto potevano essere messe in circolazione e ne consegue che l'informazione ottenuta dalla opinione pubblica assume rilevanza e una serie di stigmatizzazioni, critiche, uso di strumenti giuridici nei confronti di chi ha prima scattato le foto e poi le ha utilizzate cade completamente. Cade anche la minaccia di impedire a testate straniere di pubblicarle. Viene meno il riconoscimento di violazione di privacy e questo è un elemento molto importante"
fonte cnrmedia.com
PRIVACY

NORMATIVA: Il debutto del libro unico esclude familiari e soci

Lavoratori autonomi dello spettacolo, anche se soggetti a contribuzione Enpals. Lavoratori meramente occasionali e collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche, che hanno i requisiti per l'inquadramento dei compensi fra i redditi di natura "diversa". Sono solo alcuni degli «esclusi», soggetti per i quali non vige l'obbligo di registrazione dei dati nel Libro unico del lavoro. Libro unico che entrerà a regime con il periodo di paga di gennaio, in sostituzione dei libri che il datore di lavoro avrebbe dovuto tenere ai sensi della normativa precedente.
Nel Libro sono iscritti tutti i lavoratori impiegati in azienda, con le relative erogazioni in danaro o in natura, corrisposte o gestite dal datore di lavoro. In altri termini il Libro, che va aggiornato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, è lo strumento di consultazione e verifica di tutto ciò che, inerente ai rapporti di lavoro, avviene in azienda.
I soggetti coinvolti
Nel Libro vanno annotati i dati relativi a:
- lavoratori subordinati, di qualsiasi livello e/o categoria. Rientrano in questa voce anche i lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione o in distacco. Quanto ai dati da riportare, vanno indicati esclusivamente nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale e agenzia di somministrazione o azienda distaccante. Secondo il Vademecum del 5 dicembre, elaborato dal Ministero, chi utilizza queste forme di lavoro subordinato deve provvedere alla registrazione dei mesi di inizio e di fine dell'impiego. In ogni caso, l'omessa registrazione da parte dell'utilizzatore può essere considerata violazione meramente formale, in quanto non incide sui profili retributivi, contributivi o fiscali del rapporto di lavoro. Il Vademecum precisa che i dati dei lavoratori in somministrazione o distacco devono essere indicati solo con l'effettiva istituzione del Libro unico del lavoro e, quindi, da gennaio 2009;
- collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto. Rientrano in questa categoria anche gli amministratori, i consiglieri e i sindaci, salvo che svolgano l'incarico nell'ambito di un'attività professionale, o che l'incarico sia del tutto gratuito. Per questi soggetti non dovranno essere indicati tutti quei dati che sono tipici del lavoro subordinato: non vi saranno i dati delle presenze o delle assenze, anche se il Ministero ritiene che di queste ultime debba essere data notizia nella sezione retributiva del Lul, quando l'assenza origini il diritto a una prestazione da parte dell'Inps o dell'Inail;
- associati in partecipazione con apporto lavorativo, anche se in forma mista capitale e lavoro.
Non devono essere più indicati i dati relativi a coniuge, figli anche naturali o adottivi, altri parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestano attività non subordinata in azienda. L'obbligo cade anche per i dati dei soci delle società di ogni tipo, anche di fatto, che prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro altrui. Da questo punto di vista, l'Inail ha fornito istruzioni sulle modalità della denuncia nominativa di soci, collaboratori e coadiuvanti – artigiani e non – da parte del datore di lavoro.
Gli altri esclusi
Sono esclusi dalle registrazioni sul Libro unico del lavoro i tirocinanti e gli stagisti, anche se nei loro confronti vanno applicate le disposizioni dell'articolo 50 del Tuir in quanto percettori di redditi assimilati a quello di lavoro subordinato. Non vanno nemmeno indicati gli agenti e rappresentanti che svolgono l'attività in forma di impresa; gli amministratori, sindaci e componenti di collegi e commissioni, i cui compensi rientrino nei redditi di natura professionale; gli associati in partecipazione, che forniscano l'attività in forma imprenditoriale o quale parte della propria attività di impresa o lavoro autonomo.
L'opportunità
Il datore di lavoro può anche affidare a soggetti diversi la tenuta del libro unico in base, per esempio, alle categorie di lavoratori, a condizione che di tale scelta sia data notizia alla competente Direzione provinciale del lavoro, con l'indicazione dei vari soggetti incaricati e dei contenuti di ciascuna sezione.
fonte Il Quotidiano Ipsoa
DIRITTO SOCIETARIO

CASSAZIONE: Scuola, dal maestro unico alla pagella online fino agli sms ai genitori. Ecco tutte le novità

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, il ministro Mariastella Gelmini presenta il Piano di Comunicazione per aprire il ''dialogo con la scuola'' sulla riforma delle superiori. Tra i canali individuati dal ministero dell'Istruzione: web-tv, incontri provinciali e convegni nazionali comunicazione on-line. L'intenzione, ha spiegato la Gelmini, è quella di ''utilizzare l'anno scolastico 2009 per aprire un grande piano di comunicazione, dialogo e verifica con le scuole per favorire la piena conoscenza dei contenuti della riforma, con una possibilità di emendamento che deriva appunto dal confronto''. Tra settembre e dicembre, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (comunicazione on line) ci sarà un confronto ''a tutto campo'' per acquisire pareri e proposte sul riordino della secondaria superiore, mettendo a disposizione i testi di legge approvati e quelli proposti alla discussione ''e facendo tesoro - ha assicurato il ministro - delle esperienze accumulate''. Un dialogo che sarà portato avanti anche con incontri sul territorio e convegni e attraverso un canale web-tv. Da gennaio fino alla fine dell'anno scolastico si svolgerà una fase di orientamento rivolta alle famiglie e agli studenti affinché possano scegliere con consapevolezza l'indirizzo di studi più adeguato. Il ministro ha però precisato che, almeno per ora, non è previsto uno slittamento delle iscrizioni che vanno fatte entro gennaio-febbraio. Il ministro ha anche illustrato i principali cambiamenti del pianeta scuola che gli studenti si troveranno di fronte da lunedì prossimo quando torneranno in classe: dal maestro unico alle elementari, agli sms per comunicare le assenze ai genitori, alla pagella digitale. La principale novità per la scuola Primaria è il maestro unico prevalente alle elementari. Da quest'anno nelle classi prime della scuola primaria si passerà al modello educativo del maestro unico prevalente, un'unica figura di riferimento per i bambini. Successivamente questo modello coinvolgerà le altre classi in modo graduale. Abolite, dunque, le compresenze e confermato il tempo pieno. Ogni quadro orario, da 24, 27, 30 o 40 ore, prevederà il maestro unico di riferimento. Confermato il tempo pieno. Con l'introduzione del maestro unico, l'eliminazione delle compresenze ed alcuni risparmi dovuti alla razionalizzazione degli organici si libereranno più maestri per aumentare il tempo pieno. Si passerà quindi da 7.000 classi prime del 2008/2009 a più di 9.000 classi prime che a partire da questo anno scolastico potranno usufruire del modello orario a 40 ore settimanali. Questo aumento, spiega il ministero, sarà possibile grazie al dimensionamento della rete scolastica: circa 350 scuole sono state accorpate grazie anche all'impegno delle Regioni; alla soppressione delle compresenze. Per la scuola secondaria di I grado ovvero la scuola media è prevista la riformulazione dell'orario delle lezioni. Più qualità e meno quantità. Da quest'anno l'orario scolastico della scuola media sarà di 30 ore settimanali, consentendo una distribuzione razionale delle lezioni, eliminando insegnamenti facoltativi e opzionali che avevano allungato l'orario senza però garantire alle famiglie il rispetto delle scelte formative presentate. Anche il tempo prolungato sarà ricondotto ad orario normale di 30 ore, dopo anni di sprechi di risorse e in mancanza di una reale richiesta delle famiglie di questo modello orario. Sarà autorizzato solo in presenza di requisiti strutturali e di servizio che rispondano alle aspettative delle famiglie e potrà essere di 36 ore elevabili, se richiesto dalla maggioranza delle famiglie, a 40 ore. Novità anche per gli esami di terza media. Da questo anno scolastico il voto finale dell'esame di terza media sarà calcolato facendo una media aritmetica delle prove orali, di quelle scritte (inclusa la prova nazionale Invalsi) e del voto di ammissione. Per quanto riguarda il liceo, a partire da quest'anno saranno ammessi all'esame di Stato tutti gli studenti che avranno '6' in tutte le materie, condotta compresa. Sempre da quest'anno poi, sarà possibile consultare on line sul sito delle scuole le pagelle degli studenti e tutte le scuole potranno organizzare sistemi per avvisare via sms i genitori quando i ragazzi sono assenti, come avviene già in molte scuole del Paese. Sul fronte precari, per l'anno scolastico 2009/10, sono stati immessi in ruolo 8.000 docenti ed assunti 8.000 unità di personale ATA e 647 dirigenti scolastici. Novità anche per i più piccoli. A settembre potranno iscriversi alla scuola dell'infanzia anche i bambini di due anni e mezzo.
fonte studiocataldi.it
DIRITTO CIVILE

CASSAZIONE: Niente addebito a chi lascia l’Italia per problemi della famiglia d’origine

Lasciare l'Italia per andare a curare la madre all'estero non è causa di addebito della separazione, tanto più se la crisi è iniziata per le infedeltà del partner.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18235 del 12 agosto 2009, è intervenuta nuovamente sui matrimoni misti fissando delle regole per uno dei problemi più frequenti.
fonte cassazione.net
DIRITTO DI FAMIGLIA

NORMATIVA: Dal 7 settembre 2009 cambiano le competenze sulla sospensione delle cartelle

INPS, Messaggio 7/9/2009, n. 19995
Nuova articolazione delle competenze dei Direttori nel messaggio Inps.
Il messaggio n.19995 cambia l'iter per la sospensione delle cartelle di pagamento
L'INPS spiega  la nuova articolazione delle competenze per la gestione dei provvedimenti di sospensione delle cartelle di pagamento,  sottolinea inoltre  che gli importi  sono riferiti a tutte le cartelle di pagamento, o alla sommatoria delle diverse partite in esse ricomprese, che sono interessate dall'istanza o dalla proposta d'ufficio del provvedimento.
Queste le nuove direttive:
·I Direttori provinciali hanno la competenza a sospendere i crediti presenti in cartelle di pagamento il cui importo complessivo (contributi e sanzioni) non sia superiore a € 50.000,00.
·I Direttori regionali sono competenti a gestire i provvedimenti su cartelle di pagamento il cui importo complessivo è compreso tra € 50.001,00 e € 100.000,00.
.La Direzione Centrale Entrate è competente a gestire i provvedimenti di sospensione per cartelle di pagamento con importo complessivo a partire da € 100.001,00.
fonte Consulentidellavoro.it
DIRITTO DEL LAVORO


CASSAZIONE: Mobbing: risarcimento del danno al lavoratore e "familiarita'"

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen - Sent. del 26.06.2009, n. 26594.
La complessità che caratterizza le relazioni sociali odierne si riverbera, inevitabilmente, sulle condizioni di lavoro e sui relativi ambienti che, sempre più spesso, diventano la sede in cui viene lesa la personalità del prestatore d'opera.
Negli ultimi anni, in modo particolare, si è posto l'accento sull'esigenza di rispetto della dignità, della sfera morale ed esistenziale del lavoratore, meritevole di tutela nei confronti di quei comportamenti ostili, degradanti, umilianti posti in essere dal datore di lavoro.
Il suddetto fenomeno, definito mobbing, ha assunto un'elevata rilevanza che ha impegnato ed impegna tuttora dottrina e giurisprudenza nella ricerca di una definizione della fattispecie, nonché di istituti di garanzia e protezione ad hoc, che abbiano un'efficienza maggiore rispetto a quelli tradizionali.
La sentenza che si commenta, nel riprendere l'annoso problema della configurabilità o non del mobbing come reato, si propone come occasione per una rivisitazione di una serie di questioni giuridiche cui da tempo si cerca di dare una soluzione.
La S. C., con questa pronuncia ha ribadito che l'assunzione di "sistematici comportamenti ostili, umilianti, ridicolizzanti e lesivi della dignità personale, tanto da procurare lesioni gravi o gravissime, soprattutto a livello psichico" al lavoratore che li subisce, non è idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 572 c.p., se tali comportamenti sono tenuti da un datore di lavoro nell'ambito di una realtà aziendale con "centinaia di dipendenti, la cui articolata organizzazione (…) non implichi una stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente".
1. Tentativo di definizione del mobbing e cause economico-sociali del fenomeno
La prima problematica con cui ci si deve confrontare, quando si tratta del fenomeno del mobbing è la mancanza di una univoca definizione normativa della fattispecie.
In generale, il mobbing è definito come una serie di comportamenti reiterati, ossia di azioni tenute da un singolo o da un gruppo (ai fini della presente trattazione, che non ha alcuna pretesa di esaustività di un argomento tanto complesso, si farà riferimento in modo pressoché esclusivo ai comportamenti tenuti dal datore di lavoro nei confronti di uno più lavoratori), idonei a perseguitare, minacciare, intimidire uno più dipendenti, nonché a creare un rischio alla salute mentale e/o fisica degli stessi.
Alla luce di quanto sopra, il mobbing si può concretizzare in aggressioni di tipo fisico o verbale, in denigrazioni dell'operato di un lavoratore, nel suo isolamento sociale all'interno dell'ambiente lavorativo.
Il fenomeno del mobbing è riconducibile, per semplificare, a due diverse fattispecie: da un lato, infatti, esso può costituire il culmine di un conflitto interpersonale o, più semplicemente e dall'altro lato, una situazione contingente in cui si trova la vittima del cd. mobber.
Le cause economico sociali di questo fenomeno sono molteplici e spaziano dall'intolleranza nei confronti dell'altrui personalità o specificità, ai comportamenti discriminatori, ai conflitti di ruolo, alla bassa qualità del rapporto tra colleghi e con il datore di lavoro.
In molte occasioni risulta difficile distinguere tra il mobbing ed il conflitto interpersonale, risultando particolarmente importante, in situazioni di questo tipo, la posizione in essere di un'attività idonea a prevenire lo sfocio del secondo fenomeno nel primo. Tale prevenzione può essere perseguita attraverso un miglioramento dell'ambiente sociale, lo sviluppo di una cultura organizzativa basata su valori contrari al mobbing, lo sviluppo di interazioni sociali positive.
1. Il reato di mobbing
Come viene ben esplicitato dalla sentenza che si commenta, nel nostro ordinamento giuridico, "non v'è traccia di una specifica figura incriminatrice per contrastare tale pratica persecutoria definita mobbing" e, questo, nonostante una delibera del Consiglio d'Europa del 2000 che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa ad hoc in tale materia.
A causa di tale silenzio normativo, i giudici di merito e di legittimità, nell'imbattersi in fattispecie in cui un datore di lavoro aveva reiterato maltrattamenti nei confronti di un dipendente volti ad umiliarlo, ridicolizzarlo ed idonei a lederne la dignità personale, si sono trovati a ricondurre tale situazione alla disposizione di cui all'art. 572 c.p., rubricato "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" (si ricordino, a tal proposito le seguenti pronunce: Trib. Belluno, 30/01/2007, n. 77; Cass. 10090/2001 e 33624/2007).
Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato di cui alla sopra citata norma non potesse essere ravvisabile in capo al direttore generale, già assolto in primo ed in secondo grado perché il fatto non sussiste.
La Corte basa il proprio ragionamento sul fatto che, alla luce della ratio dell'art. 572 c.p. il rapporto tra soggetto attivo e passivo nel suddetto reato, dev'essere di "familiarità", nel senso che "pur non inquadrandosi nel contesto tipico della famiglia, deve comportare relazioni abituali e intense, consuetudini di vita tra i soggetti, la soggezione di una parte nei confronti di un'altra", mentre questa connotazione non potrebbe ravvisarsi nel caso considerato di un'azienda con centinaia di dipendenti ed un'articolata struttura organizzativa, con cd. "quadri intermedi".
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 31/1/2006, confermava quella in data 24/3/2004 del locale Tribunale - sezione di Susa -, che aveva assolto ( … ) dal delitto di cui all'art. 572/1 - 2 c.p., perché il fato non sussiste.
L'accusa specifica mossa all 'imputato è di avere, dalla metà dell'anno 1996 in poi, nella sua qualità di direttore generale della ( … ) di Avigliana, maltrattato la dipendente ( … ) sottoposta alla sua autorità per l'esercizio della professione, nei cui confronti aveva assunto sistematici comportamenti ostili, umilianti, ridicolizzanti e lesivi della dignità personale, tanto da procurarle lesioni gravi e gravissime, soprattutto a livello psichico.
Il Giudice distrettuale riteneva che il caso in esame non era inquadrabile nella fattispecie legale di cui all'art. 572 c.p., difettando, sul piano ontologico, gli estremi dell'affidamento, inteso come "stretta relazione personale continuativa caratterizzata da sistematicità, tra datore di lavoro e lavoratore", e mancando la prova dell'attribuibilità soggettiva delle condotte ipotizzate all'imputato e comunque della "preordinazione" di costui ad una scelta vessatoria, attuata direttamente o a mezzo dei propri collaboratori, in danno della (…). Sottolineava che ben diversa era la realtà emersa dall'espletata istruttoria dibattimentale e dalla sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro in data 28/1/2003 : non un atteggiamento di ostile e abituale prevaricazione ai danni della (…) sotto la regia del (…) ma una situazione di conflittualità nell 'ambiente di lavoro, nel cui contesto andavano letti e interpretati i singoli episodi oggetto di contestazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale deducendo la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 572 c.p., e il vizio di motivazione: non si era adeguatamente valorizzata la relazione intersoggettiva che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, caratterizzata dal potere direttivo e disciplinare del primo nei confronti del secondo, dato questo idoneo, in presenza degli altri elementi tipici, a configurare il delitto di maltrattamenti; non si era dato rilievo alla conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici del P.M. circa il rapporto di causalità tra la situazione lavorativa vissuta dalla (..) e le patologie sulla medesima riscontrate; si era ritenuta immotivatamente inattendibile la testimonianza della persona offesa; si era incorsi in errore nel delineare l'elemento soggettivo del reato.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che, ancorato a precise emergenze processuali, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
I Giudici di merito, all'esito di un'analisi approfondita e critica della prova testimoniale acquisita, evidenziano che la (…) aveva certamente vissuto, nell'ambiente lavorativo in cui era inserita, una situazione di forte conflittualità, che aveva determinato contrasti con altri colleghi di lavoro, con dirigenti dell'azienda e solo marginalmente o indirettamente col direttore generale (…).Al di là di ogni considerazione circa la riferibilità soggettiva all'imputato degli episodi oggetto di contestazione e la ravvisabitità dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato, il dato acquisito è che la (…) era stata destinataria, nel clima esasperato delle tensioni veriticatesi nel citato contesto lavorativo, di ripetute censure ad opera dei suoi superiori, percepite da lei come penalizzanti per la propria professionalità e mortificanti della sua dignità di persona. Tale situazione può essere, in astratto, ricondotta nel c.d. mobbing, la cui nozione evoca appunto una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore.
Nel nostro codice penale, però, nonostante una delibera del Consiglio d'Europa del 2000, che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, non v'è traccia di una specifica figura incriminatrice per contrastare tale pratica persecutoria definita mobbing. Sulla base del diritto positivo e dei dati fattuali acquisiti, pertanto, la via penale non appare praticabile. E' certamente percorribile, invece, come sembra essere accaduto nel caso concreto, la strada del procedimento civile, costituendo il rnobbing titolo per il risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza di condotte e atteggiamenti persecutori del datore di lavoro. La responsabilità datoriale ha natura contrattuale ex art 2087 c.c., norma questa in stretto collegamento con quelle costituzionali poste a difesa del diritto alla salute (art. 32) e del rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana nell'esplicazione dell'iniziativa economica (art. 41). L'illegittimo esercizio del potere imprenditoriale, infatti, deve trovare un limite invalicabile nell'inviolabilità ditali diritti e nella imprescindibile esigenza di impedire comunque l'insorgenza o l'aggravamento di situazioni patologiche pregiudizievoli per la salute del lavoratore, assicurando allo stesso serenità e rispetto nella dinamica del rapporto lavorativo, anche di fronte a situazioni che impongano l'eventuale esercizio nei suoi confronti del potere direttivo o addirittura di quello disciplinare.
Il mobbing è solo vagamente assimilabile alla previsione di cui all'art. 572 c.p., ma di questa non condivide tout court, quasi per automatismo, tutti gli elementi tipici. Rileva la Corte che, nell'ambito dei delitti contro l'assistenza familiare (capo IV, titolo XI del libro Il del codice penale), sono ricomprese anche fattispecie la cui portata supera i confini della famiglia, comunque essa venga intesa, legittima o di fatto.
Ed invero, sia l'art. 571 che l'art. 572 c.p. indicano come soggetto passivo delle rispettive previsioni anche la "persona sottoposta all'autorità dell'agente o a lui affidata per l'esercizio di una professione o di un'arte". La formula linguistica utilizzata postula il chiaro riferimento a rapporti implicanti una subordinazione, sia essa giuridica o di mero fatto, la quale da un lato - può indurre il soggetto attivo a tenere una condotta abitualmente prevaricatrice verso il soggetto passivo e - dall'altro - rende difficile a quest'ultimo di sottrarvisi, con conseguenti avvilimento ed umiliazione della sua personalità. Proprio incidendo sulle nozioni di "subordinazione ad autorità" e di "affidamento, può farsi rientrare nella corrispondente situazione, come parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene, anche il rapporto che lega il lavoratore al datore di lavoro. L'affermazione merita, però, una precisazione.
Osserva, invero, la Corte che tale rapporto, avuto riguardo alla ratio delle richiamate norme e, in particolare, a quella di cui all'art. 572 c.p,, deve comunque essere caratterizzato da "familiarità", nel senso che, pur non inquadrandosi nel contesto tipico della "famiglia", deve comportare relazioni abituali e intense, consuetudini di vita tra i soggetti, la soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia - soggezione), la fiducia riposta dal soggetto passivo nel soggetto attivo, destinatario quest'ultimo di obblighi di assistenza verso il primo, perché parte più debole. E' soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para-familiare che può ipotizzarsi, ove si verifichi l'alterazione della funzione del medesimo rapporto attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti: si pensi, esemplificativamente, al rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o a quello che può intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista.
L'inserimento dei maltrattamenti tra i delitti contro l'assistenza familiare è in linea col ruolo che la stessa Costituzione affida alla "famiglia", quale società intermedia destinata alla formazione e all'affermazione della personalità dei suoi componenti, e nella stessa ottica vanno letti e interpretati soltanto quei rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze per una natura parafamiliare. Tale connotazione deve escludersi nel caso in esame, considerato che la (…) inserita in una realtà aziendale complessa la (…) aveva centinaia di dipendenti la cui articolata organizzazione (v'erano c.d. 'quadri intermedi") non implicava una stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente si da determinate una comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare, e inevitabilmente marginalizzava i rapporti intersoggettivi nel senso che non ne esaltava quell' aspetto personalistico connesso alla "supremazia soggezione tra soggetti operanti su piani diversi. Conseguentemente non è apprezzabile in una simile realtà, la riduzione del soggetto più debole in una condizione esistenziale dolorosa e intollerabile a causa della sopraffazione sistematica di cui sarebbe rimasto vittima.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 26.06.2009
fonte overlex.com
DIRITTO PENALE